Il reato di clandestinità è una contravvenzione e non un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Il Ministero dell'Interno, con la Circolare del Ministero n.12 del 27 novembre 2009, ammette la permanenza del divieto di segnalazione verso gli stranieri irregolari che si rechino presso le strutture sanitarie. Il pacchetto sicurezza infatti, nonostante l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare ha mantenuto in vigore il dispositivo previsto dall’art. 35 del TU in cui si vieta espressamente la segnalazione dei cosiddetti irregolari.Ecco il testo completo:
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
Prot. n. 780/A7
Roma, 27 novembre 2009
Circolare n. 12/09
AI SIGNORI PREFETTI
LORO SEDI
AL SIGNOR COMMISSARIO
DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
AL SIGNOR COMMISSARIO
DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D’AOSTA
AOSTA
E, p.c.:
AL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA
SEDE
Oggetto:Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza.
E’ stato chiesto a questo Dipartimento di fornire un chiarimento sulla attualità del divieto di segnalazione all’autorità degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno che chiedono assistenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, in seguito all’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina sull’immigrazione.
Il divieto di segnalazione è previsto dal comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Questa disposizione non è stata abrogata, né modificata dalla legge 15 luglio
2009, n. 94; conserva, quindi, piena vigenza.
Conseguentemente continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie, salvo il caso, espressamente previsto dal comma 5, dell’articolo 35 cit., in cui il personale medesimo sia tenuto all’obbligo del referto, ai sensi dell’articolo 365 del codice penale, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
L’obbligo di referto, com’è noto, è disciplinato in base all’articolo 365 del c.p. e sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d’ufficio. Tale obbligo, in particolare, non sussiste per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall’articolo 1, comma 16 della legge n. 94, cit., attesa la sua natura di contravvenzione e non di delitto. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 365 espressamente esclude l’obbligo di referto nel caso in cui il referto stesso esporrebbe l’assistito a procedimento penale.
Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 22, lettera g) della legge n. 94, cit., relative alla esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per l’accesso a prestazioni della pubblica amministrazione, che non è richiesta l’esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all’art. 35 cit., come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, cit, e successive modificazioni.
Si prega di voler assumere ogni opportuna iniziativa nell’ambito dei consigli territoriali per l’immigrazione al fine di risolvere eventuali dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile in materia.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)
(link>circolare 12 del 27.11.09)
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